Dichiarazioni dei redditi e detraibilità spese
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai lavoratori dipendenti, pensionati e da tutti quei contribuenti che, seppur privi di sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato.
Una prima novità di quest’anno riguarda la scadenza: rimane quella lunga del 30 settembre 2021 invece della “consueta” a fine luglio. Inoltre, a partire dal 2020, il modello 730 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso dell’anno di imposta o entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2021, sarà possibile presentare esclusivamente il modello REDDITI PF.
Utilizzare il modello 730 rispetto al modello REDDITI PF presenta alcuni vantaggi in quanto i rimborsi e/o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga, rata di pensione o, in assenza di sostituto d’imposta, tramite accredito sul conto corrente in caso di rimborso, in caso contrario, il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.
Inoltre, il modello 730 è l’unica dichiarazione che può essere presentata in forma congiunta essendo sufficiente che, anche uno solo dei due coniugi abbia il sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
Con la dichiarazione di quest’anno (730/2021 o modello Redditi 2021) i contribuenti si confronteranno per la prima volta con l’obbligo di pagamento tracciato per fruire delle detrazioni, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Dall’anno d’imposta 2020 infatti, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili. Questa disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
In attesa di chiarimenti che definiscano esattamente la documentazione che fornisce la prova necessaria sulle modalità di pagamento tracciabili, ad oggi abbiamo comunque le istruzioni ufficiali alle dichiarazioni dei redditi che stabiliscono la portata della norma. In effetti, questa novità potrebbe recare difficoltà laddove, soprattutto all’inizio dell’anno 2020, molti contribuenti potrebbero non aver seguito correttamente il nuovo iter e qualora la spesa fosse stata pagata in contanti, la detrazione sarebbe irrimediabilmente persa.
Il contribuente, secondo l’Amministrazione finanziaria, dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Pertanto in generale l’Agenzia vuole che i pagamenti «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore»: è necessario poter documentare il flusso di denaro dal soggetto che effettua il pagamento a quello che lo incassa, con movimenti ininterrottamente tracciati che consentano l’identificazione delle parti.
Rimane fermo ovviamente che il contribuente dovrà presentare al Caf, oltre al documento comprovante il pagamento tracciato, anche il documento comprovante la spesa ovvero la fattura o lo scontrino “parlante”.