2 Marzo 2020
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Art.2 D.Lgs. 127/2015: dal 01/01/2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, sono obbligati a memorizzare elettronicamente e a trasmettere elettronicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la relativa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24 comma 1 dpr 633/72. Per i soggetti che hanno realizzato nel 2018 un volume di affari superiore ai 400.000 €, tali obblighi sono entrati in vigore dal 01/07/2019.

Soggetti esonerati
: (Decreto Mef 10/05/2019 e 31/12/2019) Sono esonerati dall’adempimento gli stessi soggetti esonerati in base all’art. 2 del DPR 696/96 e quindi:
- I produttori agricoli a cui si applica il regime speciale iva previsto dall’art. 34 del DPR 633/72 per la vendita di prodotti agricoli di propria produzione appartenenti alla tabella A del DPR di cui sopra;
- Operazioni marginali: (1% del volume d’affari), la marginalità va determinata in rapporto al volume d’affari dell’anno precedente a quello di riferimento.
- Tabaccai, giornalai, servizi di telecomunicazione e radiodiffusione, trasporto pubblico di persone e veicoli.
Le operazioni per le quali non è effettuata la trasmissione telematica devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Corrispettivi settore pesca vendita diretta
: si precisa che i soggetti in regime ordinario IVA che effettuino cessioni di prodotti ittici attraverso la vendita diretta, sono soggetti ai relativi obblighi di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi, in quanto soltanto l'adozione del regime speciale IVA ex art. 34 del DPR 633/1972 esclude l'obbligo di certificazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.p.r. n. 696/1996, e quindi della memorizzazione/trasmissione telematica, ma il regime speciale IVA non può trovare applicazione per le attività d'impresa che abbiano ad oggetto la pesca marittima.
Modalità e tempistiche: i dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Periodo transitorio: Per chi non fosse ancora dotato di registratore di cassa, vi è la possibilità sino al 30/06/2020 di adempiere all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. Bisogna comunque:
a) Rilasciare al cliente lo scontrino o la ricevuta fiscale;
b) Tenere il registro dei corrispettivi;
c) Effettuare la liquidazione dell’iva periodica nei tempi ordinari.
Inoltre, sempre sino al 30/06/2020, i soggetti obbligati, possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante i servizi online:
- Servizio di upload di un file contenente i corrispettivi di una singola giornata o di un insieme di giornate (sul sito Ade);
- Servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota sul sito Ade;
- Sistema web service tramite rete Internet.

Sanzioni: sino al 30/06/2020, le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’iva.
Il sistema sanzionatorio prevede che la mancata emissione di ricevute fiscali o scontrini o l’emissione per importi inferiori sia sanzionata con il 100% dell’imposta dell’importo non documentato; le omesse annotazioni sul registro dei corrispettivi in caso di mal funzionamento del registratore, hanno una sanzione del 100% dell’imposta dell’importo non documentato mentre la mancata tempestiva richiesta di intervento, ha una sanzione da 250 € a 2.000 €. Per quattro violazioni in un quinquennio, si rischia la sospensione della licenza per un periodo da tre giorni ad un mese.
Credito di imposta: per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per la trasmissione telematica, si può usufruire di un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di € 250 in caso di acquisto, e di € 50 in caso di adattamento per ogni strumento. Il contributo è concesso sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Gli uffici della Coldiretti sono a disposizione per fornire le informazioni più specifiche e per supportare quelle imprese che, ancora non dotate di Registratore Telematico, nel periodo transitorio, devono comunque adempiere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi tramite i servizi messi a  disposizione dell’Agenzia Entrate.